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| Ho fatto una rapida ricerca e dovrebbe trattarsi della LEGGE 9 marzo 2022, n. 22 che, tra l'altro, ha introdotto nel codice penale il Titolo VIII-bis (artt. 518-bis ss.), rubricato "Dei delitti contro il patrimonio culturale", ed ha introdotto la contravvenzione di cui all'art. 707 bis C.P., di cui riporto il testo
Art. 707-bis. Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli.
È punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge.
Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), L. 9 marzo 2022, n. 22, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022.
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