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| Buongiorno, a riguardo del disegno di legge citato al l interno è stato inserito quanto segue: Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«ART. 1-bis (Autorizzazione all'utilizzo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli) 1. Sul territorio nazionale è vietato l'utilizzo di rivelatori di metalli (metal detector) senza specifica autorizzazione, se non per uso connesso a specifiche attività professionali. Chiunque intenda farne uso deve chiedere apposita autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del luogo ove avviene l'utilizzo del rilevatore, specificandone la tipologia e le finalità della ricerca. 2. Le aree interdette ai rilevatori di metalli sono indicate nei Piani Territoriali regionali. 3. Qualora nella rilevazione si rinvenga qualsiasi oggetto archeologico, questo va consegnato alla più vicina Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio. 4. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede a stilare l'elenco di tutte le attività professionali che utilizzano abitualmente i metal detector, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 1. 5. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo compete al Ministero della cultura agli organi di polizia locale e agli organi di pubblica sicurezza.».
La speranza è che sia più un censimento e regolarizzazione dell uso del metal (sotto autorizzazione dei beni cult.) e non una messa al.bando con autorizzazioni che non arriveranno mai. Che ne pensate?
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