Attenzione! Secondo me nessun allarmismo ingiustificato.
Salvo errori dovrebbe trattarsi del
DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei deputati ORLANDO e FRANCESCHINI approvato dalla Camera dei deputati il 18 ottobre 2018, trasmesso dal Presidente della Camera dei Deputati alla Presidenza il 22 ottobre 2018
scaricabile qui
www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01077572.pdfil quale all’art. 707 bis (inserito in coda all’art. 1) così recita:
«Art. 707-bis. - (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli). –
È punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da euro 500 a euro 2.000 chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge».
Quindi -così mi pare- è proibito non il possesso del MD
tout court bensì - giustamente- il suo possesso entro luoghi precisi, cosa ovvia, risaputa e rispettata ( almeno spero!) da tutti gli appassionati di MD.
Potrebbe essere utile scaricare il testo, stamparlo e portarselo dietro, magari con l’art. evidenziato.
Mi permetto un consiglio: cerchiamo di risalire sempre alla fonte di tutte le informazioni (e ovviamente rispettiamo le leggi).
Saluti
Edited by pincus - 13/1/2019, 22:18