Metal Detector per tutti

Legislazione italiana applicabile al MD

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view post Posted on 9/5/2018, 17:01     +1   -1

XP ORX HF 9" - Garret ACE 300i

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Ciao,
ho dovuto studiare un po' prima di capire bene come rapportare MD e leggi italiane.

Direi che la base da cui partire è su questo link:

www.tusciaitalia.it/metaldetector/leggi/leggi.htm

DECRETO LEGISLATIVO 29 OTTOBRE 1999, n. 490

Gli stralci più interessanti, per me se dovessi pensare di applicarla all'hobby del MD sono questi:

Capo V - Ritrovamenti e scoperte
Art. 85. Ricerca di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43)


1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato.

Il che non vuol dire che non si possa usare il MD. Ovvero: non si può usarlo deliberatamente per fare ricerca archeologica, (quello che fanno fondamentalmente i tombaroli) ma si può usare benissimo purchè lo scopo non sia appunto la ricerca di reperti. Interpreto altresì: è falsa l'affermazione che chi usa il metal detector stia cercando reperti archeologici (tranne nel caso in cui la ricerca avvenga in zone soggette a vincolo, o palesemente archeologiche).

Art. 87. Scoperta fortuita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)


1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.


Può certamente capitare di recuperare oggetti di valore archeologico, anche in zone dove non ci sono vincoli. La legge specifica come comportarsi: il reperto può essere rimosso per garantirne la conservazione, e va denunciato. Credo sia anche buona norma, una volta trovato un target che presumiamo abbia valore archeologico, smetterla di scavare e abbandonare l'area.

Inoltre, la ricerca è vietata nei parchi nazionali (non si può scavare), zone soggette a vincolo paesaggistico, riserve e comunque è vietato l'ingresso in proprietà private (anche ove non vi siano vincoli) senza il permesso del proprietario. Da considerare poi eventualmente zone con elettrodotti, gasdotti, eccetera.

Sono solo alcune considerazioni su leggi che valgono su tutto il territorio nazionale. Una volta "assorbite" queste (forse non sarebbe una cattiva idea portarsi dietro copia della legge, non tutte le forze dell'ordine la conosceranno in dettaglio) bisogna poi vedere regione per regione (o comune per comune) facendo una ricerca, a volte complessa ma non impossibile, sulle carte tematiche (se pubblicate dalla provincia) e sui piani regolatori dei singoli comuni (che potrebbero riportare singole particelle catastali vincolate).

Spero sia utile.
 
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