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| Premesso che non sono Veneto e non ho nessuna intenzione o possibilità di recarmi in quella bellissima regione per ricerche di materiali relativi alla I G.M., mi pare di aver capito che chi volesse farlo con tutti i crismi della regolarità dovrebbe dotarsi di patentino rilasciato dalla Regione sulla base della Legge regionale 12 agosto 2011, n.17. Per curiosità sono andato a leggermela e ho trovato l’articolo 3 che recita così:
Art. 3 Disciplina dell'esercizio dell'attività di raccolta e individuazione delle aree vietate 1. L'attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l'uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l'utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.
Premesso che non mi intendo affatto di linguaggio giuridico, ma conosco l’italiano, mi pare che questa legge permetta solo la raccolta di reperti individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo (..) escludendo in ogni caso operazioni di scavo. Se individuabili a vista o affioranti dal suolo è quindi totalmente inutile un metaldetector. A questo punto, quali sono le attrezzature permesse ( ma direi anche necessarie) per localizzare un reperto già affiorante? E quelle per rimuoverlo senza fare operazioni di scavo? In parole povere per essere in regola nessun metaldetector, piccozzino, paletta e neppure cucchiaino: solo occhi e mani. O sbaglio? ( P.S. seguendo purtroppo solo saltuariamente il forum mi scuso se l’argomento fosse già stato trattato). Saluti pincus
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