Metal Detector per tutti

legge Regione Veneto:non capisco..( ma forse son io che non ci arrivo..)

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view post Posted on 31/1/2018, 13:54     +1   +1   -1

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Premesso che non sono Veneto e non ho nessuna intenzione o possibilità di recarmi in quella bellissima regione per ricerche di materiali relativi alla I G.M., mi pare di aver capito che chi volesse farlo con tutti i crismi della regolarità dovrebbe dotarsi di patentino rilasciato dalla Regione sulla base della Legge regionale 12 agosto 2011, n.17.
Per curiosità sono andato a leggermela e ho trovato l’articolo 3 che recita così:

Art. 3
Disciplina dell'esercizio dell'attività di raccolta e individuazione delle aree vietate
1. L'attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l'uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l'utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.


Premesso che non mi intendo affatto di linguaggio giuridico, ma conosco l’italiano, mi pare che questa legge permetta solo la raccolta di reperti individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo (..) escludendo in ogni caso operazioni di scavo. Se individuabili a vista o affioranti dal suolo è quindi totalmente inutile un metaldetector. A questo punto, quali sono le attrezzature permesse ( ma direi anche necessarie) per localizzare un reperto già affiorante? E quelle per rimuoverlo senza fare operazioni di scavo? In parole povere per essere in regola nessun metaldetector, piccozzino, paletta e neppure cucchiaino: solo occhi e mani. O sbaglio?
( P.S. seguendo purtroppo solo saltuariamente il forum mi scuso se l’argomento fosse già stato trattato).
Saluti
pincus
 
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view post Posted on 31/1/2018, 14:02     +1   -1
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Founder MSR

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No sulla legge puoi usare il metal, ma non puoi scavare. Il metal ti è di aiuto, ma non potresti comunque scavare.

Così parla la legge.

Se sei in possesso del patentino, puoi scavare o almeno questo fanno tutti.

Quello è l importante, le trincee le hanno già costruite tu non puoi farne delle altre.

A buon intenditore poche parole. ^_^
 
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view post Posted on 31/1/2018, 14:23     +1   -1
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Io valorizzerei l'espressione "mere movimentazioni di superficie", che va differenziata da "operazioni di scavo".
Io la intendo così: la movimentazione di superficie è la rimozione di un minimo strato di humus superficiale.
Lo scavo è qualcosa di più profondo...
Come distinguere l'una dall'altro... lo sapremo solo vivendo...
 
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Unneofita
view post Posted on 31/1/2018, 16:58     +1   -1




Forse potrebbe servire codesta osservazione pedologica.
Il terreno si distingue in: soprassuolo, suolo e roccia madre.
 
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view post Posted on 31/1/2018, 17:38     +1   -1
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Garrett gti 2500/ garrett euroace/xp deus

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La mera movimentazione come dice Klaus è la movimentazione dell'humus e si intende 10 massimo 20 centimetri.
 
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view post Posted on 31/1/2018, 17:58     +1   -1
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Io così credo... però... come la penseranno gli agenti?
 
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view post Posted on 31/1/2018, 18:15     +1   -1
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Garrett gti 2500/ garrett euroace/xp deus

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È così Klaus conosco chi ha fatto il patentino e questo è quello che viene detto ;)
 
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view post Posted on 31/1/2018, 20:03     +1   -1
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CITAZIONE (klaus06 @ 31/1/2018, 17:58) 
Io così credo... però... come la penseranno gli agenti?

Finora (e parlo per esperienza personale) ha prevalso il buon senso di chi controlla, ma non metterei la mano sul fuoco, stessa cosa non si può dire purtroppo di tutti i cercatori.

Per completezza di informazione, ecco come prosegue la legge:

comma 4
L'uso dell'attrezzatura è da intendersi quale supporto per meglio distinguere la natura dell'oggetto e per agevolare il recupero in sicurezza, fermo restando il dovere di non alterare significativamente lo stato dei luoghi.
 
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view post Posted on 31/1/2018, 20:23     +1   -1
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Garrett gti 2500/ garrett euroace/xp deus

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Infatti badili zappe e zappette sono severamente vietate :rolleyes:
 
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view post Posted on 1/2/2018, 07:47     +1   -1

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CITAZIONE (b.amalfi @ 31/1/2018, 20:03) 
(..)
Per completezza di informazione, ecco come prosegue la legge:
comma 4
L'uso dell'attrezzatura è da intendersi quale supporto per meglio distinguere la natura dell'oggetto e per agevolare il recupero in sicurezza, fermo restando il dovere di non alterare significativamente lo stato dei luoghi.

Non ho trovato questo comma certo interessante nel testo della Legge regionale 12 agosto n. 17 che si può trovare in rete
(https://bur.regione.veneto.it/BurvServices....aspx?id=234316) .
Potresti mettere il link? Potrebbe essere utile ai ricercatori.

Saluti

Edited by pincus - 1/2/2018, 08:02
 
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view post Posted on 1/2/2018, 08:16     +1   -1
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Più che la legge va letta la DGR applicativa.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices....aspx?id=240507
Sono norme che potevano essere più chiare, ve lo dico spassionatamente... ma la materia è delicata e spinosa.
http://mdclubitalia.it/veneto-autorizzazio...-grande-guerra/
 
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view post Posted on 1/2/2018, 08:25     +1   -1

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CITAZIONE (klaus06 @ 1/2/2018, 08:16) 
Più che la legge va letta la DGR applicativa.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices....aspx?id=240507
Sono norme che potevano essere più chiare, ve lo dico spassionatamente... ma la materia è delicata e spinosa.
http://mdclubitalia.it/veneto-autorizzazio...-grande-guerra/

Capito e trovato il famoso comma 4: si trova nell'allegato A, art. 1 comma 4.
Molto interessante la lettura dell'altro link del mdclubitalia in cui si ribadisce, fra l'altro, che "Innanzitutto come dice l’Articolo 1 al comma 3 i reperti NON devono trovarsi nel sottosuolo. Devono essere individuati a vista o affioranti dal suolo".
Che ginepraio! Ottimo terreno per contenziosi vari.
Grazie e saluti
 
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view post Posted on 1/2/2018, 09:37     +1   -1
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Garrett gti 2500/ garrett euroace/xp deus

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Si infatti è un po' un casino ma il modo per aggirare c'è (solo che non ve lo dico :rolleyes:) fatta la legge trovato l'inganno.
 
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