Ah, ah, ah... bella idea...!
Se scavare con il MD fosse "ordinaria utilizzazione agricola dei terreni" avresti ragione!!!
Parliamo di quello strato superficiale di terreno che si presume essere moderno e dunque si ritiene di tutelarlo in modo meno importante, per
ordinarie attività agricole economiche.
Come spesso capita, la legge pone sul piatto della bilancia due interessi contrapposti e cerca di trovare una soluzione di compromesso che consenta di salvaguardare entrambi gli interessi, almeno nel maggior numero di casi possibile, secondo probabilità e percentuali.
Dunque che cosa dice?
I beni archeologici a che profondità sono, in una certa zona?
Al 90% sono al di sotto dei 70cm.
Bene... quante attività agricole ORDINARIE si svolgono in profondità?
Al 90% le attività agricole si svolgono nello strato "fino a 50 cm".
Bene: allora imponiamo la norma sopra indicata, che coniuga le due opposte esigenze, nel 90% dei casi... poi si vedrà: se occorrono scavi più profondi, interveniamo....
Ma... bada bene: l'esigenza dello sfruttamento agricolo riceve tutela anche costituzionale, di rango elevato, poichè è di rilevanza economica nazionale e individuale: non posso limitare troppo le fonti di reddito del privato, dunque la legge ritiene di poterla mettere sul piatto della bilancia, quasi alla pari con la tutela del patrimonio stoprico, artistico ed archeologico... QUASI...
Ma l'attività hobbistica, amatoriale, di diporto, del privato... merita la stessa tutela?
Non credo.
Queste norme non lo dicono di certo...
Non solo: la normativa riguarda le strutture "centuriate", che sarebbero quelle in muratura... nella erronea convinzione, ormai superata, che ciò che "conta" in archeologia, sono le strutture e le opere d'arte e che l'oggettistica minore conti meno.
Non solo: qualsiasi oggetto che si rinvenisse, che ricadesse nella previsione di legge, durante l'attività agricola ordinaria consentita sarebbe comunque di proprietà esclusiva dello Stato, proprietà esclusiva e demaniale, dunque... praticamente... eterna, infinita ed irrinunciabile...
Chiunque se ne impossessasse compirebbe reato di furto aggravato consumato...
Il problema è che il furto è reato compatibile con il tentativo... che consiste nel porre atti inequivocabilmente diretti a compiere il reato...
Cosa succede, nel lungo periodo?
Cerco, trovo, scavo, l'acchiappo e torno a casa senza che mi fermino: ho fatto goal? Ho fatto meta? Ho fatto tana?
Non tanto...
Il reato di furto si potrebbe anche estinguere per prescrizione, dopo un certo numero di anni, ma la proprietà di quell'oggetto, comunque, sarebbe dello Stato e quindi se viene rinvenuta nelle mani di un privato si presume un illecito, fino a prova contraria che l'oggetto è di legittima detenzione...
C'è una vera e propria inversione dell'onere della prova. Ciò non deve stupire: se la circolazione di certi beni è sottoposta ad autorizzazione, la mancanza dell'autorizzazione è presunzione di illecito.
Faccio l'esempio di armi, esplosivi, farmaci speciali: se non hai l'autorizzazione a detenerli, si presume che tu sia in torto.
Ciò ha giustificato, in alcuni casi, imputazioni per ricettazione (reato più grave rispetto al furto) o per detenzione illecita di beni archeologici.
La confisca è garantita.
Che poi, tecnicamente, non è neppure confisca, perchè non c'è passaggio di proprietà a favore dello Stato, ma solo reintegra nel possesso.
Dirò di più: oltre alla ricettazione esiste un reato, colposo, che si chiama "incauto acquisto".
Le più recenti sentenze della Cassazione dicono che compie reato di incauto acquisto chiunque, in frangenti che dovrebbero destare sospetto, non risolva negativamente il dubbio sulla illecita provenienza, anche se l'illecita provenienza non c'è.
So che sembra assurdo, ma si è detto: "l'oggetto era sospetto, tu avresti dovuto sospettare e rinunciare all'alcquisto oppure sospettare, indagare e risolvere negativamente il dubbio... non l'hai fatto: è di per sè reato, anche se, alla fine, la merce non è neppure davvero di provenienza illecita"...
è dunque buona norma, come più volte è stato detto, non acquistare oggetti di provenienza incerta e non detenerli, se non si è in grado di dimostrare la lecita provenienza.