Metal Detector per tutti

Regione Marche Piano Paesistico - riflessioni

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view post Posted on 2/1/2017, 15:25     +1   +1   -1
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Mi sono messo a leggere il testo integrale del Piano Paesistico della mia regione per capire meglio quali siano i vincoli paesistici, archeologici e le distanze da rispettare da essi.
Leggendolo, la cosa incredibile è che sembrerebbe lecito scavare buche fino a 50cm di profondità in aree archeologiche :huh:

Qua potete trovare il testo integrale:http://www.ambiente.marche.it/Portals/0/Territorio/Paesaggio/PPAR/2009_PPAR_NormeTecnicheAttuazione.pdf

Ditemi che sbaglio ad interpretare qualcosa vi prego :wacko:
Mai mi sognerei di entrare in qualsiasi area archeologica di tutto il modo con in mano un metal detector ...

Qua sotto il breve estratto che mi ha fatto nascere dei dubbi:

Art. 41 - Zone archeologiche e strade consolari
Le zone archeologiche e le strade consolari sono individuate nelle tavv. 10,17 ed elenco
allegato 2 e comprendono:
a - le aree archeologiche identificate in base ai vincoli imposti dalla legge 1089/39;
b - altre aree archeologiche di particolare interesse;
c - le aree in cui l’organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi
della centuriazione relativa alle tracce della maglia poderale stabilita dagli insediamenti
coloniali romani;
d - le strade consolari romane;
e - aree con segnalazione di ritrovamenti archeologici.
Nelle aree archeologiche di cui alle lettere a) e b) del primo comma, e nel relativo ambito
di tutela stabilito provvisoriamente in mt. 50 dal perimetro delle aree stesse, fermo
restando le eventuali disposizioni più restrittive disposte dalla Soprintendenza archeologica,
si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27. E ammessa l’ordinaria
utilizzazione agricola dei terreni, eccetto ogni scavo o aratura dei terreni di profondità
maggiore di cm. 50 che deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archeologica; è
ammessa inoltre ogni attività inerente allo studio e alla valorizzazione delle presenze
archeologiche.
Lungo le strade consolari di cui al primo comma è stabilito un ambito provvisorio di tutela
di cui all’articolo 25 dell’ampiezza di mt. 10 dal ciglio delle strade consolari come
attualmente configurato.
In tali ambiti si applica la tutela integrale di cui agli articoli 26 e 27, fermo restando che
all’interno di essi ogni scavo e aratura di profondità maggiore di cm. 50 devono essere
autorizzati dal Sindaco, che ne informa la Soprintendenza archeologica.
Prescrizioni di base transitorie.
All’interno degli ambiti e in corrispondenza degli elementi e dei segni visibili della struttura
centuriata di cui al primo comma, lettera o) non sono ammesse le opere di mobilità e gli
impianti tecnologici, indicati all’articolo 45, nonché qualsiasi movimento di terra che alteri
in modo sostanziale o stabilmente il profilo del terreno, salvo per le opere relative ad
interventi di recupero ambientale, di cui all’articolo 57. Inoltre nelle aree centuriate come
sopra indicate non sono ammessi:
a - l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze
infestanti e le piantate di tipo produttivo-industriale. Resta salvo quanto regolamentato
dalle LL.RR. 8/87 e 34/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle
normative silvocolturali vigenti;
b - l’inizio delle nuove attività estrattive, compresi gli ampliamenti. Per le cave esistenti, in
atto o dismesse, sono ammessi gli interventi di recupero ambientale di cui all’articolo
57 e 63 bis e con le procedure di cui all’articolo 27 e 63 ter;
c - la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli.
Prescrizioni di base permanenti.
È vietata qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata,
e ogni intervento di tipo infrastrutturale deve essere coerente con l’organizzazione ditale
struttura centuriata; vale per esse quanto previsto dall’articolo 38, terzo comma.
Compete agli strumenti urbanistici generali:
a - completare ed aggiornare il censimento e l’identificazione delle aree di cui al primo
comma;
b - definire gli ambiti di tutela annessi a tali aree in base a quanto stabilito dall’articolo 27
bis;
c - stabilire le prescrizioni per la tutela delle aree e strade in oggetto e degli ambiti di tutela
annessi.
 
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view post Posted on 3/1/2017, 09:47     +1   -1
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Io ho capito che per operazioni di agricoltura o comunque il proprietario non può fare buche o usare aratri sotto i 50 cm
 
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view post Posted on 3/1/2017, 10:00     +1   -1
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Io ho capito che si può scavare fino a 50 cm di profondità dentro un'area archeologica senza chiedere il permesso a nessuno.
Per andare oltre serve il permesso della soprintendenza.

Ma a parte questo, non è strano che si possa coltivare sopra una area archeologica???
Tale area, non dovrebbe essere off limits per qualsiasi tipo di attività?

Aggiungono che è permessa ogni attività inerente lo studio e la valorizzazione delle presenza archeologiche... insomma sembra quasi un trattato scritto a favore dei detectoristi.
Forse è meglio che chiedo a qualcuno della soprintendenza per chiarire.
 
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view post Posted on 3/1/2017, 10:08     +1   -1
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La norma deve coniugare l'interesse alla tutela dei beni archeologici, (solo in ipotesi presenti, ma non sempre conosciuti nella loro importanza, estensione e pregio) con la tutela della proprietà privata, tutelata dalla Costituzione.
Il proprietario ha diritto di disporre della sua terra come vuole, nel rispetto degli interessi collettivi.
Ma si rischia di impedire sfruttamenti proficui della terra, che magari è l'unica fonte di reddito del proprietario, in nome di evidenze archeologiche che magari non hanno alcun pregio, non ancora scavate.
Dunque, appare ragionevole introdurre dei divieti non troppo incisivi sul diritto di sfruttamento delle aree.

Non mi pare che i divieti siano "morbidi", comunque, perchè io leggo che:
E ammessa l’ordinaria utilizzazione agricola dei terreni, eccetto ogni scavo o aratura dei terreni di profondità
maggiore di cm. 50 che deve essere autorizzato dalla Soprintendenza archeologica.
nelle aree archeologiche e in una fascia di rispetto circostante il loro perimetro di altri 50 metri...
è tanta roba: intera estensione dell'area, oltre a 50 metri circostanti...

50 cm sono considerato lo strato "moderno", evidentemente, in gran parte di quelle zone.
Sono numerose e frequenti le attività agricole che prevedono scavi e arature più profonde: l'aratura per l'impianto delle viti, per esempio, che si fa una tantum, è profondissima, così come lo scavo per impianto di piante da frutto o ulivi.
Io ricordo che mio nonno, contadino friulano, scavava buche di 1,5 x 1,5 x 1 metro di profondità almeno.... e diceva che più profonda era e meglio sarebbe stato...
Questo tipo di attività va autorizzato della Sovrintendenza che può, come capita ogni volta che c'è un importante movimento terra, distaccare degli archeologi di guardia che assistano ai lavori.

Trovo invece bizzarro che lungo le strade consolari la fascia di rispetto sia più sottile e che gli scavi debbano essere autorizzati dal sindaco, autorità che non sempre ha a disposizione un ufficio tecnico idoneo allo studio storico, "informando la Sovrintendenza".
Però è ben possibile che, statisticamente, si è rilevato che lungo le consolari le esigenze siano meno serie.
 
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view post Posted on 3/1/2017, 10:20     +1   -1
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Grazie della bella risposta.

Quindi, con il permesso del proprietario del terreno (all'interno dell'area archeologica) sarei autorizzato ad entrare con il MD per scavare buche di una profondità di 20 / 30 cm!
 
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view post Posted on 3/1/2017, 11:01     +1   -1
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Ah, ah, ah... bella idea...!
Se scavare con il MD fosse "ordinaria utilizzazione agricola dei terreni" avresti ragione!!!

Parliamo di quello strato superficiale di terreno che si presume essere moderno e dunque si ritiene di tutelarlo in modo meno importante, per ordinarie attività agricole economiche.
Come spesso capita, la legge pone sul piatto della bilancia due interessi contrapposti e cerca di trovare una soluzione di compromesso che consenta di salvaguardare entrambi gli interessi, almeno nel maggior numero di casi possibile, secondo probabilità e percentuali.
Dunque che cosa dice?
I beni archeologici a che profondità sono, in una certa zona?
Al 90% sono al di sotto dei 70cm.
Bene... quante attività agricole ORDINARIE si svolgono in profondità?
Al 90% le attività agricole si svolgono nello strato "fino a 50 cm".
Bene: allora imponiamo la norma sopra indicata, che coniuga le due opposte esigenze, nel 90% dei casi... poi si vedrà: se occorrono scavi più profondi, interveniamo....
Ma... bada bene: l'esigenza dello sfruttamento agricolo riceve tutela anche costituzionale, di rango elevato, poichè è di rilevanza economica nazionale e individuale: non posso limitare troppo le fonti di reddito del privato, dunque la legge ritiene di poterla mettere sul piatto della bilancia, quasi alla pari con la tutela del patrimonio stoprico, artistico ed archeologico... QUASI...
Ma l'attività hobbistica, amatoriale, di diporto, del privato... merita la stessa tutela?
Non credo.
Queste norme non lo dicono di certo...
Non solo: la normativa riguarda le strutture "centuriate", che sarebbero quelle in muratura... nella erronea convinzione, ormai superata, che ciò che "conta" in archeologia, sono le strutture e le opere d'arte e che l'oggettistica minore conti meno.

Non solo: qualsiasi oggetto che si rinvenisse, che ricadesse nella previsione di legge, durante l'attività agricola ordinaria consentita sarebbe comunque di proprietà esclusiva dello Stato, proprietà esclusiva e demaniale, dunque... praticamente... eterna, infinita ed irrinunciabile...
Chiunque se ne impossessasse compirebbe reato di furto aggravato consumato...
Il problema è che il furto è reato compatibile con il tentativo... che consiste nel porre atti inequivocabilmente diretti a compiere il reato...

Cosa succede, nel lungo periodo?
Cerco, trovo, scavo, l'acchiappo e torno a casa senza che mi fermino: ho fatto goal? Ho fatto meta? Ho fatto tana?
Non tanto...
Il reato di furto si potrebbe anche estinguere per prescrizione, dopo un certo numero di anni, ma la proprietà di quell'oggetto, comunque, sarebbe dello Stato e quindi se viene rinvenuta nelle mani di un privato si presume un illecito, fino a prova contraria che l'oggetto è di legittima detenzione...
C'è una vera e propria inversione dell'onere della prova. Ciò non deve stupire: se la circolazione di certi beni è sottoposta ad autorizzazione, la mancanza dell'autorizzazione è presunzione di illecito.
Faccio l'esempio di armi, esplosivi, farmaci speciali: se non hai l'autorizzazione a detenerli, si presume che tu sia in torto.
Ciò ha giustificato, in alcuni casi, imputazioni per ricettazione (reato più grave rispetto al furto) o per detenzione illecita di beni archeologici.
La confisca è garantita.
Che poi, tecnicamente, non è neppure confisca, perchè non c'è passaggio di proprietà a favore dello Stato, ma solo reintegra nel possesso.

Dirò di più: oltre alla ricettazione esiste un reato, colposo, che si chiama "incauto acquisto".
Le più recenti sentenze della Cassazione dicono che compie reato di incauto acquisto chiunque, in frangenti che dovrebbero destare sospetto, non risolva negativamente il dubbio sulla illecita provenienza, anche se l'illecita provenienza non c'è.

So che sembra assurdo, ma si è detto: "l'oggetto era sospetto, tu avresti dovuto sospettare e rinunciare all'alcquisto oppure sospettare, indagare e risolvere negativamente il dubbio... non l'hai fatto: è di per sè reato, anche se, alla fine, la merce non è neppure davvero di provenienza illecita"... :blink:
è dunque buona norma, come più volte è stato detto, non acquistare oggetti di provenienza incerta e non detenerli, se non si è in grado di dimostrare la lecita provenienza.
 
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view post Posted on 3/1/2017, 11:28     +1   -1
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Ancora grazie avvocato per l'esaustiva e completa risposta.

Quindi tutto è come si è sempre letto e ribadito sul forum:
"In tutto il territorio italiano vige il divieto assoluto di entrare in zone archeologiche muniti di MD senza un permesso della soprintendenza o organo paritario".

Devo ammettere che il piano paesistico della mia regione non è chiaramente comprensibile, o perlomeno non a chi non è competente e ha a che fare con la materia quotidianamente.
Mi sembrava davvero strano che potessero esserci delle agevolazioni sulle aree archeologiche ... fortunatamente mi sbagliavo, ed è giusto così.

Grazie mille Matrik81 e klaus06 per aver partecipato alla discussione.
 
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view post Posted on 3/1/2017, 11:32     +1   -1
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Eh, già... d'altra parte è giusto così, dai!
 
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view post Posted on 3/1/2017, 11:37     +1   -1
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Assolutamente! A tutela del nostro patrimonio! :)
 
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view post Posted on 3/1/2017, 12:14     +1   -1
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Dimenticavo: la detenzione illecita è un illecito permanente... dunque non si prescrive mai, dato che si rinnova di giorno in giorno...
Insomma: se rinvenite casualmente un reperto storico o archeologico... è meglio consegnarlo: ne conserverete le foto ed il bel ricordo, e magari nel museo locale ci sarà una vetrina col vostro nome... ma farete sonni tranquilli!
 
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view post Posted on 3/1/2017, 12:18     +1   -1
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Grazie ma io ho solo espresso la mia interpretazione .
Grazie per la spiegazione avvocato molto più precisa della mia
:app007:
 
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