CITAZIONE (giovenale @ 29/3/2014, 23:24)
CITAZIONE (fojda @ 23/3/2014, 11:32)
Attenzione alle proprietà private non delimitate o tabellate, non è così scontato che si possa accedervi deliberatamente, il proprietario non è tenuto ad apporre divieti.
Meglio informarsi ed una volta individuato il proprietario chiedere il permesso per accedere al suo fondo.
La proprietà è un diritto perfetto e non va esibito.
Se la violazione può essere perseguibile penalmente qualora si superino muri recinzioni od ostacoli naturali (qui sta l'elemento costitutivo del reato) l'accesso abusivo ad un fondo "ancorché privo di avvisi di divieto" è sanzionabile di norma attraverso i regolamenti comunali di polizia rurale.
Poca roba, ma quando si entra per far più di una semplice passeggiata è meglio cautelarsi.
Voglio ancora contraddire questo signore (che signore non è, perché continua a scrivere cose false) per esercitare il diritto alla proprietà privata, il terreno deve essere recintato o tabellato con tabellazione visibile (deve essere anche ad una certa distanza) se il terreno non è recintato o tabellato, anche se privato si può entrare tranquillamente.
Solo se recintato o tabellato ci può essere la "violazione di domicilio".
Quindi caro signor Fojda la avverto di non continuare a diffondere notizie false e tendenziose solo ad uso e consumo della sua repulsione verso tutti i metal detectoristi.
La prossima volta verrà ammonito.
Io non capisco come un'opinione su una questione giuridica debba essere considerata una provocazione.
E se qualcuno vuole sentire dei pareri, è giusto che vengano interpretati non come espressi da chi è ostile ad un certo ambito, o perché vengano impedite certe pratiche, ma perché sia consapevole e preparato quando affronta determinate situazioni.
Per questo, sperando di non offendere nessuno, espongo un mio PERSONALE ragionamento con l’invito ad essere adottato solo da chi lo condivida e lo ritenesse utile.
Il domicilio intanto è una cosa diversa dalla proprietà, ossia la violazione di domicilio non è ovviamente commessa necessariamente nei confronti del proprietario.
Quanto al fatto che si possa liberamente accedere ad una proprietà privata non solo non è vero, ma è intuitivo per chiunque che nel nostro ordinamento non è così.
Il codice civile definisce il diritto di proprietà come il diritto di disporre e di godere della cosa in modo pieno ed esclusivo. Significa che il proprietario ha il diritto di escludere tutti gli altri dal godimento della propria cosa e ovviamente al diritto di un soggetto corrisponde l'obbligo degli altri di rispettare questo diritto, obbligo la cui violazione comporta delle conseguenze che possono essere meramente civili o anche penali.
La delimitazione con cartelli o recinzioni di una proprietà privata ha lo scopo di informare gli altri della volontà di escluderli dall'uso della cosa, in modo che uno non possa addurre a giustificazione il fatto di non sapere di essere in proprietà privata.
Ma questo non c'entra con la sussistenza del diritto del proprietario di escludere gli altri da qualsiasi uso anche temporaneo della cosa propria solo che lo voglia, e conseguentemente dall'obbligo di rispettare questo diritto.
Se nel penale –come scrivevo nell’altro post- per la sussistenza di questo reato è richiesto che la proprietà sia recintata questo non significa che la proprietà privata sia tutelata e costituisca un diritto pieno a prescindere dalle recinzioni, la tutela penale è solo una delle possibili tutele.
Se io lascio la macchina aperta con le chiavi inserite non vuol dire che chiunque possa salirvi e farci un giro, e la proprietà è un diritto dallo stesso contenuto sia che si tratti di immobile che di cosa mobile.
Certo che se lo spazio è aperto e senza delimitazione naturali occorre che si rendono edotti gli altri della volontà di escluderli dall'uso oltre che del fatto di essere su una proprietà privata, questo perché uno potrebbe essere su una proprietà privata in buona fede; però se uno volesse farne un uso non è che acquisisca questo diritto perché non c’è un cartello.
Con la tabellazione si esercita il diritto di proibire, non il diritto di proprietà, come spesso qualcuno erroneamente interpreta, e l’equivoco secondo me deriva dal fatto che ci si confonde con il piano penale. Ma sul piano generale, fuori dal penale, non esiste nessuna norma che obblighi il proprietario di un fondo aperto ad apporvi cartelli se vuole escludere gli altri dall'ingresso sul proprio fondo, fermo restando che -come dicevo prima-potrebbe essere difficile la prova che chi vi accede conosca i confini della proprietà.
Insomma un conto è il diritto di proprietà (come contenuto) e da questo punto di vista il proprietario non ha alcun obbligo di esercitare il suo diritto, un conto è la tutela di questo diritto e quindi se il proprietario vuole godere della tutela più efficace o maggiormente "dissuasiva", devono esserci certi presupposti.
Edited by fojda - 31/3/2014, 14:33