| CITAZIONE (WOLFMAJO @ 15/1/2014, 14:35) Bisogna Ricordarsi a quale partito appartengono i nomi di Casson, Zanda e Marcucci quando si andrà a votare. Lo stesso partito che vuole eliminare il reato di clandestinità in Italia, istituire il matrimonio tra individui dello stesso sesso e legalizzare le droghe. Inoltre hanno proposto di dare la cittadinanza, l'assistenza sanitaria e gli assegni sociali a tutti quelli che nascono sul suolo italiano. Così tutti i disperati e delinquenti del mondo possono tranquillamente far venire a partorire nel bel paese le loro mogli o compagne, in quanto è previsto il ricongiungimento familiare fino al terzo grado di parentela. A noi imbecilli riempirci di leggi assurde e di tasse per farci svendere le quattro mura che ci siamo costruiti col sudore e mille privazioni e risparmi di intere generazioni di nostri avi e costringerci ad espatriare. Ma che se ne andassero affanc.... Mi sembra un po' off topic .....o sbaglio? CITAZIONE (bose2007 @ 15/1/2014, 13:25) CITAZIONE (Boba2012 @ 14/1/2014, 23:51) Beh, ragazzi per ora pare sia tutto caduto nel dimenticatoio anche se piano piano ci renderanno al vita impossibile. Urge proporre qualcosa! ciao, spero di non deluderti e di di fare cosa gradita ... ecco le ultime novità in materia! il DDL è parecchio lungo da leggere, ho cercato di estrapolare quello che più attiene a questo forum. non è cambiato molto da ciò che il forum nel regolamento già contiene..se non per le "aree la cui rilevanza archeologica è riconoscibile per caratteristiche obiettive" che dovrebbe, finalmente, farci capire se esiste un rischio di ricerca! DISEGNO DI LEGGE N. 1046 d'iniziativa dei senatori MARCUCCI, ZANDA e CASSON COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2013 Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale La lettera g) mira a prevenire le attività di ricerca illecita anticipando la soglia di rilevanza penale alle condotte inequivocabilmente preordinate alla commissione del fatto. A tale scopo, si indica quale criterio direttivo al legislatore delegato l'introduzione dell'apposita contravvenzione di possesso ingiustificato degli strumenti o delle apparecchiature di cui alla successiva lettera h), quando il fatto è commesso all'interno di siti archeologici che presentino determinate caratteristiche. g) introdurre il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, consistente nel fatto di essere colti in possesso di tali strumenti o apparecchiature all'interno di uno dei seguenti luoghi: siti che siano stati oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, ovvero aree o parchi archeologici ai sensi dell'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, ovvero zone di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni; prevedere, per tale reato, la pena dell'arresto non superiore, nel massimo, a due anni;Per evidenti ragioni di certezza del diritto e di conoscibilità del precetto penale, è stato infatti compiutamente determinato quali siti archeologici siano oggetto di speciale protezione mediante il reato contravvenzionale in argomento. In particolare, la condotta prevista dalla suddetta disposizione sarà punita soltanto ove commessa nell'ambito di aree la cui rilevanza archeologica è riconoscibile per caratteristiche obiettive o per l'esistenza di atti di individuazione, e in particolare all'interno: di siti già oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero di aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo (cioè in cui siano in corso saggi archeologici preventivi alla realizzazione di lavori pubblici), ovvero di aree o parchi archeologici ai sensi dell'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, o infine di zone di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Per il nuovo reato contravvenzionale è prevista l'irrogazione della pena dell'arresto non superiore, nel massimo, a due anni. h) prevedere, in relazione al reato di violazioni in materia di ricerche archeologiche, di cui all'articolo 175, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'aumento delle pene in misura non superiore a un terzo quando il fatto è commesso con l'uso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, stabilendo altresì l'obbligatorietà della confisca dei medesimi strumenti o apparecchiature;se si vuole leggere il tutto..ecco il link: http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/17452bose Cosa graditissima a me e al thread!!!!! CITAZIONE (Aris69 @ 15/1/2014, 15:14) a leggere bene la proposta di legge, non mi pare tanto malvagia nel senso che si ribadisce in maniera decisa quali sono le zone off limits all'uso dei metaldetector. Riporto parte della proposta: Per evidenti ragioni di certezza del diritto e di conoscibilità del precetto penale, è stato infatti compiutamente determinato quali siti archeologici siano oggetto di speciale protezione mediante il reato contravvenzionale in argomento. In particolare, la condotta prevista dalla suddetta disposizione sarà punita soltanto ove commessa nell'ambito di aree la cui rilevanza archeologica è riconoscibile per caratteristiche obiettive o per l'esistenza di atti di individuazione, e in particolare all'interno: di siti già oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero di aree di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo (cioè in cui siano in corso saggi archeologici preventivi alla realizzazione di lavori pubblici), ovvero di aree o parchi archeologici ai sensi dell'articolo 101 del medesimo decreto legislativo, o infine di zone di interesse archeologico soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Ho sottolineato le parti che secondo me fanno la differenza, rispetto al CAOS vigente. CITAZIONE (MDeuro @ 15/1/2014, 15:29) Infatti neppure a me sembra malvagia anzi. Finalmente si parla esplicitamente di dove è vietato (e quindi di conseguenza permesso) l'uso del metal, al contrario della legislazione attuale. Tuttavia manca ancora una spiegazione corretta di cosa si intenda per ricerca archeologica: visto che ci sono funzionari dei beni culturali per i quali è ricerca archeologica l'uso del metal detector in qualsiasi punto del nostro paese a prescindere dalle aree archeo o meno: appurato personalmente. Anche io credo che sia una legge giusta ma rimane il fatto, come fa notare MDeuro, che l'opinione di alcuni della sop è appunto quella che è ricerca archeologica non autorizzata indipendentemente da dove tu ti trovi. Occorrerebbe fare più chiarezza e che la legge non venga lasciata alla libera interpretazione di quello o quell'altro funzionario.
|