MDeuro |
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| CITAZIONE (Torinese @ 20/12/2013, 10:21) Non so, ma...non è parte di arma da guerra appartenente all'Esercito? E non sarebbe lo stesso per i colpi anche se esplosi?
A chi dirà di no, perché ci saranno: postate articolo di legge o sentenze di cassazione che dicano il contrario, non per sentito dire quindi!
Ecco...così stiamo tutti più tranquilli e sappiamo, cosa e come fare, in certe situazioni "Con Circolare n.559/C-50, 133-E-99 del 22.3.1999 Il Ministero dell'Interno, a seguito di parere conforme della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, ha precisato che i bossoli di munizioni da guerra, i quali siano stati precedentemente usati, non sono più da considerarsi quali parti di munizioni da guerra, giacché, anche qualora venissero ricaricati, non potrebbero più essere destinati alle armi da guerra visti i rigorosi capitolati emessi in proposito dall'amministrazione della Difesa." Fonte: Codice Penale Ipertestuale. Leggi complementari. Commentario con banca dati. A cura di Mauro Ronco. Link: http://books.google.it/books?id=33E_eqOgvd...0guerra&f=falsePer quanto riguarda invece il caricatore io ci andrei con i piedi di piombo e mi informerei meglio. Se infatti su alcuni siti si legge che non sono considerati parti di arma e quindi liberamente detenibili, io proprio adesso ho trovato questo: www.armietiro.it/la-cassazione-sui-caricatori-armi-5017Dove si legge: "La corte di Cassazione si è appena espressa sulla qualifica dei caricatori dopo il decreto 204 del 2010. La sentenza, n. 4050, è stata emanata dalla I sezione penale il 17 ottobre 2012 ed è stata depositata il 25 gennaio 2013. Nella sentenza si legge che "il caricatore di arma da fuoco può, dunque, essere liberamente detenuto anche da chi sia privo di qualunque licenza per armi e non è più obbligatorio denunciarne il possesso, né giustificarne (per quelli in passato già denunziati) il venir meno della sua disponibilità (es. caricatori rotti ed "eliminati" senza particolari procedure burocratiche). Anche il porto di un caricatore (privo di munizioni), indipendentemente dalla ricorrenza del giustificato motivo, è legittimo, non essendo più considerato parte di arma e il trasporto dello stesso, come si è detto, non soggiace pià all'obbligo di avviso, previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 19". Attenzione, però, perché per la corte di Cassazione i caricatori per armi da guerra continuano a essere vietati: nella parte finale della sentenza si legge infatti che "secondo una tesi interpretativa condivisa dal rappresentante del pubblico ministero nell'odierna udienza, infatti, la detenzione di un caricatore per arma da guerra dovrebbe ritenersi ancora vietata, sia perché nell'art. 19 si fa espresso riferimento ai "caricatori per armi comuni", sia perché sono rimasti vigenti la legge 2 ottobre 1967 n. 895 artt. 1 e 2 (disposizioni per il controllo delle armi), che puniscono la vendita e la detenzione di parti di armi da guerra atte all'impiego".
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