risposte alle solite domande...direttamente dal Codice Urbani
Cosa fare in caso di rinvenimento archeologico?L'art. 90 del Codice (Scoperte fortuite) prevede che chi scopre fortuitamente cose mobili o immobili indicate all'art. 10 (Beni Culturali) deve farne denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e deve provvedere alla conservazione temporanea di esse nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Lo scopritore ha però facoltà di rimuovere il reperto, per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione, sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
A chi appartiene un reperto archeologico rinvenuto nel sottosuolo?Secondo l'art. 91 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate) i reperti, in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile (artt. 822 e 826 del codice civile).
E'ammesso l'uso del metal detector per trovare oggetti?L'uso di un metal detector è di per sé consentito, poiché disponibile in libera vendita. Non è tuttavia consentita l'utilizzazione a fini di ricerche archeologiche; queste, infatti, debbono essere autorizzate dal Ministero (si veda, in proposito l'art. 89 Concessione di ricerca). Chiunque esegue ricerche senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione, è punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099.
metto pure questo articolo, anche se non è specificatamente riguardante il metal ma, fa capire, che anche con l'autorizzazione dei proprietari, non si ha nessuna garanzia!
Si possono eseguire ricerche in una proprietà privata?Le ricerche archeologiche sono riservate al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e ai soggetti autorizzati con atto di concessione. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche.
Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato. Il Ministero può anche autorizzare, a richiesta, le regioni gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l'espropriazione dichiarando la pubblica utilità ai fini dell'esproprio (Capo VII del Codice Espropriazione).
bose