GipY |
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| Salve a tutti , DOMANDONA!! Sono in dubbio se acquistare o meno un MD , visto e considerato che qua in friuli se esci da casa con un MD ti trovi la SWAT che ti aspetta , sì , magari stò esagerando ma quando vado a leggere le leggi da poco varate , mi vien nervoso. Con questo voglio dire che non voglio fare mica il tombarolo,voglio solo contribuire a un discorso culturale/storico non personale ma collettivo. Quindi se qualcuno a delle informazioni a riguardo me le dica cortesemente.
Allego la legge (Spero non vera ma dubito)
Art. 10 (Raccolta di reperti mobili) 1. La raccolta di beni mobili di cui all’articolo 2 è permessa, purchè si tratti di reperti e cimeli individuabili a vista o affioranti dal suolo, nei limiti della normativa vigente. 2. L’attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata: a) nelle aree archeologiche ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra. 3. Con il regolamento regionale di cui all’articolo 16, sono individuati ulteriori limiti alle zone e modalità di raccolta. 4. Chiunque rinvenga o raccolga reperti mobili o cimeli di notevole valore storico o documentario deve ottemperare all’obbligo di comunicazione, entro sessanta giorni dal ritrovamento al Comune del luogo della raccolta, previsto dall’articolo 9 della legge 78/2001. 5. Il Comune trasmette all’Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con le modalità individuate nel il regolamento di cui all’articolo 15 ai fini della catalogazione dei beni rinvenuti la denuncia di ritrovamento dei beni mobili di all’articolo 2, comma 2. 6. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1.000.
PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL: 14/02/2013 ESAMINATO NELLA SEDUTA DEL: 14/02/2013 ESITO DELL’ESAME: APPROVATO ALLEGATO AL VERBALE N. 161dd. 14/02/2013
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