| Mi è stato sottoposto in visione, e volentieri pubblico, un contributo trasmesso alla regione fdg in occasione della proposta di legge 229. Comunque siano andate le cose, bravi ragazzi!
Consideriamo assolutamente condivisibile la scelta effettuata dal proponente la legge di non sottoporre l’attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della I° guerra mondiale ad una apposita autorizzazione regionale, determinando solo nella regolamentazione (legge o atti a contenuto normativo da emanarsi successivamente) le modalità e i limiti oggettivi dell’attività che è pertanto espletabile da chiunque. Naturalmente ci si riferisce alla mera attività di raccolta di reperti che pertanto devono essere individuabili a vista, come sottolinea la proposta: deve essere ben chiarito il confine tra tale attività di raccolta di ciò è esclusivamente avvistabile e pertanto affiora dal terreno e la “ricerca” (la cui disciplina peraltro il legislatore statale della L. 78/2001 non demanda alle Regioni) anche a non grandi profondità nel sottosuolo, magari con l’uso di strumenti quali metal detector (il cui uso dovrevbbe perciò essere di solo ausilio alla raccolta e rimozione dell’oggetto già affiorato dal terreno).
Solo a queste condizioni la raccolta può essere praticata da chiunque, ovviamente nei limiti della legge stessa. L’autorizzazione, per converso, sarebbe auspicabile solo laddove si intendesse o porre un limite numerico ai “recuperanti (contingentamento) ovvero riservare tale attività – che però dovrebbe essere più di una semplice raccolta nei termini suindicati – a degli “specialisti” in possesso di specifici requisiti. Cosa che farebbe qualificare l’autorizzazione in questione come vero e proprio “patentino” ossia un’abilitazione conseguita all’esito di una particolare qualificazione, con esami da superare, che attestino l’idoneità del soggetto a svolgere quel particolare compito (vedi i patentini da fuochista o analoghi). Questa scelta però appare assai problematica per l’Ente Regione. Infatti si dovrebbero innanzitutto porre i requisiti e poi stabilire attraverso quali valutazioni e/o quali titoli già posseduti dai richiedenti, l’Amministrazione determina gli idonei o meno. E su questo punto si è registrata la confusione più totale per esempio nella scelta della Regione Veneto (LR n°17/2011) che ha portato a vere e proprie aberrazioni giuridiche. Infatti in quest’ultima legge (che subordina l’attività di raccolta dei reperti della Grande Guerra ad un’autorizzazione ottenibile da “chiunque”) si è stabilito che i richiedenti dovevano essere in possesso di idonee “conoscenze” (sic) della normativa sulle armi, nonché dei luoghi di raccolta . Conoscenze che però anziché essere comprovate da appositi titoli o dal superamento di appositi test (ovviamente svolti da soggetti che dovevano a loro volta essere “qualificati” dalla Regione) sono auto- dichiarati dal richiedente stesso nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – che invece com’è noto, può riguardare solo FATTI comprovabili e non valutazioni - oppure “attestati” da associazioni private che non hanno ovviamente alcuna potestà certificativa o accreditamento per poter svolgere questa attività di attestazione con valore legale. Una scelta insomma, a mio avviso, quella effettuata dalla Regione Veneto in materia che non ha portato ad alcuna maggiore garanzia e tutela dei luoghi deputati alla raccolta dei reperti (rispetto ad una attività “libera”) ma che, al contrario, ha introdotto potenziali conflitti , forse non suscettibili di addivenire ad una sede contenziosa giudiziale, comunque presenti anche per l’ambiguità del “ruolo” attribuito a delle associazioni private nell’attività di raccolta: organizzazioni di corsi che però non possiedono alcun valore legale, né abilitativo, “intermediazioni” varie lella richieste e distribuzioni di ciò che chiamano “patentino” ma che non conferisce alcuna particolare abilitazione, se non la limitata raccolta territoriale.
Riteniamo ampiamente condivisibile la scelta della Regione Friuli ed auspichiamo che questa venga confermata in sede di approvazione della legge, perché la più ragionevole ed imparziale oltreché giuridicamente fondata.
Edited by fojda - 16/3/2013, 20:38
|