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legge in vigore per ritrovamento armi avancarica

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indianalexjons
view post Posted on 9/3/2013, 18:31     +1   -1




ciao a tutti volevo chiedere se sapete che tipo di legge c'è sul ritrovamento di un arma ad avancarica vecchia,tipo caricate a palle...... si puo tenere, si deve denunciare o cosa??? grazie
 
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fojda
view post Posted on 9/3/2013, 22:34     +1   -1




Nella legge 110 del 75 dovrebbe essere vigente questa disposizione, introdotta nel 90: la detenzione collezione o trasporto di ARMI ANTICHE inidonee a recare offesa PER DIFETTO INELIMINABILE della punta o del taglio ovvero DEI congegni di lancio o sparo sono consentiti senza licenza o autorizzazione.

Quindi tutto sta a vedere se non è offensiva (non potenzialmente ma inoffensiva di fatto) perché non più riattivabile, in nessun modo.
E soprattutto, antiche.

Per le armi antiche vedi anche il DM 14 aprile 1982.

L'art. 10 della l. 110/75 stabilisce che "...sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890".

la disciplina delle armi antiche è stabilita dal citato DM del 1982.

"Le armi antiche non sono considerate mai armi belliche anche se originariamente fabbricate come tali".
 
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indianalexjons
view post Posted on 9/3/2013, 22:42     +1   -1




mmmm capito, e se fosse un arma artigianale antica senza marchi e senza timbrature , come si fa a definirne l'anno??? grazie vado a visionare le leggi
 
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fojda
view post Posted on 9/3/2013, 22:44     +1   -1




L' art 2 della 110 dice che le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 sono considerate armi da sparo, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.
 
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fojda
view post Posted on 9/3/2013, 23:11     +1   -1




Per la detenzione e qualificazione delle armi antiche la normativa di riferimento è la legge 110/75 art 6 e 7.

Chi detiene armi antiche quindi anche avancarica deve fare denuncia... la qualità di arma antica è accertata eventualmente con procedura art. 6.
 
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view post Posted on 10/3/2013, 00:56     +1   -1
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Allora, le armi antiche sono quelle di modello anteriore al !890, avancarica e non, giustamente regolamentate dal D.M.14 aprile 1982 non ricadono nel novero della 110.Ad oggi se efficienti vanno denunciate, se non efficienti o parti di esse non necessitano di denuncia, lo stato viene definito preferibilmente da perizia di un armiere o certificato, l'obbligo di denuncia del singolo pezzo decade in caso di possesso di Licenza di collezione Armi Antiche, Artistiche o Rare obbligatoria se il numero dei pezzi supera le 8, detenzione possibile previo denuncia e autorizzazione alla detenzione anche senza porto d'armi come per tutte le armi. Questo in attesa del regolamento attuativo della nuova legge ;)
 
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fojda
view post Posted on 10/3/2013, 08:13     +1   -1




CITAZIONE (cesira.66 @ 10/3/2013, 00:56) 
Ad oggi se efficienti vanno denunciate, se non efficienti o parti di esse non necessitano di denuncia, lo stato viene definito preferibilmente da perizia di un armiere o certificato

Spiegami una cosa cesira, non serve che un'arma venga disattivata da chi la ha fabbricata o da un soggetto riconosciuto ma può essere dichiarata inoffensiva preferibilmente -quindi non tassativamente- da perizia di un armiere o soggetto certificato. Ho capito bene?
 
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view post Posted on 10/3/2013, 18:13     +1   -1
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Allora, si hai capito bene, se l'arma è inefficiente per vizi non eliminabili non è necessario farla disattivare in quanto già han provveduto tempo o eventi (simulacro), sicuramente è bene farla periziare e certificare lo stato in cui si trova per non avere noie o denunciarne il ritrovamento comunque chiedendo di tenerla, in quanto bene ritrovato infatti nulla vieta di poterlo detenere dopo gli opportuni controlli (questo anche per armi efficienti purchè non da guerra o pseudo guerra). Sottolineo che questo è valido per tutte le armi anche efficienti. La disattivazione, che deve essere fatta da armiere accreditato alla manipolazione delle armi stesse quindi non un qualsiasi armaiolo, è invece necessaria per la detenzione ,in caso di ritrovamento, di armi a raffica pseudo guerra, cioè non più utilizzate da alcun esercito al mondo, o da guerra. In alcuni casi poi è ammessa anche solo l'eliminazione della raffica e non è necessario disattivarle totalmente (Armi inserite in catalogo) questo richiede comunqua il passaggio al banco di prova e la richiesta di autorizzazioni di polizia. La prassi per la restituzione di un'arma ritrovata fortuitamente è di circa 1 anno, non le restituiscono con buon diritto solo se corpi di reato, il richiedente non ha requisiti per la detenzione, è un'arma clandestina; la distruzione infatti è prevista sempre solo per le armi clandestine cioè con matricola abrasa. Ricordo infine che l'essere senza matricola per le armi prodotte ante 1920 è condizione normale, non c'era l'obbligo di immatricolarle, non è quindi una condizione che le fa classificare come clandestine.
 
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fojda
view post Posted on 10/3/2013, 18:31     +1   -1




Il mio dubbio riguardava proprio un'arma inefficiente non periziata per cui sì rischia che a stabilirlo sia un giudice dopo aver consultato un perito, che sì sia costretti a subire un procedimento insomma, pur conoscendone l'esito assolutorio in quanto se non ricordo male anche la cassazione non riconosce colpevolezza a chi detiene un'arma inefficiente.
 
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view post Posted on 10/3/2013, 18:58     +1   -1
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Certificato o denuncia, costa poco e uno sta tranquillo, in attesa di allinearci all'europa anche su questo... la legge c'è, attuarla non sarebbe molto complicato, del resto chi assalta una banca con lo schioppo avancarica o l'ufficio postale con la sciabola?? Chi ammazza il vicino a baionettate?? perchè un vecchio schioppo che non può che scoppiarmi in faccia se lo carico devo denunciarlo mentre uno identico perfettamente funzionante (replica) lo può acquistare chiunque??? mah...
 
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Andrea_Downeyant
view post Posted on 12/9/2013, 17:44     +1   -1




salve. Ho acquistato un fucile ad avancarica da un antiquario, ma senza alcuna licenza, pensando che si trattasse ormai di un ferro vecchio non più efficiente. Vi chiedo, vorrei adesso regolarne l'acquisto e la detenzione come posso fare???
 
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view post Posted on 17/9/2013, 08:12     +1   -1
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Se era da un antiquario "probabilmente" è inefficente, ma le molle scattano??? (cioè riesci a tirare il cane o ill grilletto e scatta??? è arruginito?? mancano pezzi??) Questo serve saperlo prima per capire se. puoii trasportarla o no senza rischi...
 
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gant62
view post Posted on 18/9/2013, 21:23     +1   -1




ciao cesira, scusami ma ti contatto con un altro nick name, (prima ho utilizzato quello di un amico Andrea_Downeyant). Ho scritto al Dott. MORI, descrivendo la questione del fucile: dalle foto inviategli mi ha detto che ha il luminello rotto. Inoltre ha il grilletto inceppato. Mi ha consigliato di riempire la canna con piombo o stagno sciolto, dopo di chè è da considerarsi alla stergua di un vecchio ombrello.. :blink: la mia domanda è questa: io avrei intenzione di venderlo, quindi, in questo modo non devo avere nessun nulla osta o licenze varie? Posso spedirlo se lo vendo a un privato come se fosse un normale pacco merci o ci sono procedure particolari? Non vorrei complicarmi la vita, qui in Italia siamo massacrati dalla burocrazia e da un ginepraio di leggi incomprensibili...grazie :rolleyes: :rolleyes:
 
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view post Posted on 20/9/2013, 13:30     +1   -1
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Feramiu' H24

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A dirla tutta, piombo o stagno non vanno bene, sono facilmente rimovibili col semplice riscaldamento della canna, il luminello spezzato è sostituibile ed il grilletto si può sbloccare. I difetti non eliminabili sono altra cosa, meccanismo saldato ad ottone o ad arco, canna forata in culatta etc etc... Il regolamento di Poste Italiane VIETA tassativamente la spedizione di armi o parti di esse, in caso di controlli sono guai. Diverso il discorso per simulacri accompagnati da certificato.
 
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Andrea_Downeyant
view post Posted on 20/9/2013, 13:53     +1   -1




Grazie Sofocle62, vedrò di ridarglielo indietro, se non ho alternative... :unsure:
 
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16 replies since 9/3/2013, 18:31   7746 views
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