Scusa Temolo 01, a me pare che vuoi muovere inutili polemiche, la legge Veneta, per quanto concerne gli strumenti concessi per la ricerca è chiarissima, infatti dice:
..con l’utilizzo di utensili ed attrezzature utili per localizzare, individuare e rimuovere in sicurezza gli oggetti rinvenuti…
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Art.11. I reperti mobili e i cimeli di guerra devono essere individuati a vista o comunque essere affioranti dal suolo: devono essere recuperati con l’uso delle mani o con mere movimentazioni di superficie, intese come azioni di rimozione del fogliame, sassi o altro materiale di deposito che copra il reperto affiorante dal terreno, anche con l’utilizzo di utensili ed attrezzature utili per localizzare, individuare e rimuovere in sicurezza gli oggetti rinvenuti, con l’esclusione assoluta di operazioni di scavo. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in difformità da quanto esposto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/11 è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00.
L’autorizzazione non consente alcun distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché alcuna rimozione di cippi e monumenti.
2. L’uso dell’attrezzatura è da intendersi quale supporto per meglio distinguere la natura dell’oggetto e per agevolare il recupero in sicurezza, fermo restando il dovere di non alterare significativamente lo stato dei luoghi (vedasi successivo art. 3 comma 3).
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Mi pare che non ci siano altri strumenti atti a “
localizzare e individuare” i cimeli affioranti, considera che i cimeli affioranti, non necessariamente sono visibili, nei boschi infatti, nella maggior parte dei casi sono coperti da foglie!
Per meglio capire l’articolo 1
comma 1 e 2, la nostra associazione ci ha inviato una circolare, che ti giro, spero che con queste ultime precisazioni si finisca di fare disinformazione, sull’unica legge che “effettivamente”, ad oggi, ci concede di continuare nel nostro hobby!
Non ho seguito bene le tue accuse, in merito a persone che postano foto con buchi enormi, ma se desideri denunciare il caso, invia una email (
[email protected]) al nostro sodalizio che provvederà ad inoltrare la segnalazione agli organi preposti al controllo del territorio. Se invece preferisci non esporti, beh, in questo caso sarebbe meglio non fare accuse!
INFORMATIVA DELL’ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE IL PIAVE 1915-1918La legge 17 all’Art. 3 - Disciplina l’esercizio dell’attività di raccolta e individua le aree vietate.
Per quanto concerne la raccolta, l’articolo 3, Comma 1, della legge regionale n.17 recita:
1. L’attività di raccolta di reperti mobili e cimeli della prima guerra mondiale ha ad oggetto i reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l’uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, anche con l’utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli, escludendo in ogni caso operazioni di scavo.
L’attuazione delle disposizioni contenute nel citato art.3 della legge 17, la troviamo invece nell’art. 1 comma 3 del Regolamento attuativo (D.G.R. Delibera Giunta Regionale, n.952 del 05/06/2012).
D.G.R 952
L’Art.1 comma 3 del Regolamento attuativo (DGR952 del 05/06/2012) recita:
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DGR952 - Art.1 Comma 3 I reperti mobili e i cimeli di guerra devono essere individuati a vista o comunque essere affioranti dal suolo: devono essere recuperati con l'uso delle mani o con mere movimentazioni di superficie, intese come azioni di rimozione del fogliame, sassi o altro materiale di deposito che copra il reperto affiorante dal terreno, anche con l'utilizzo di utensili ed attrezzature utili per localizzare, individuare e rimuovere in sicurezza gli oggetti rinvenuti, con l'esclusione assoluta di operazioni di scavo.
Commento -
se da una parte si esclude ogni operazione di scavo, dall’altra si accetta che per togliere il cimelio da dove si trova …..si potranno muovere foglie, rami, sassi, o altro materiale di deposito che copre il cimelio affiorante, l’ unico limite lo detta il successivo Comma 4 sempre dell’articolo1.Comma 4
L'uso dell'attrezzatura è da intendersi quale supporto per meglio distinguere la natura dell'oggetto e per agevolare il recupero in sicurezza, fermo restando il dovere di non alterare significativamente lo stato dei luoghi.
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Possiamo quindi riassumere in questo modo:
Non si può scavare, ma si possono fare tutte quelle azione necessarie a rimuovere il cimelio affiorante, ossia: RIMUOVERE, sassi, foglie, o altro materiale di deposito (anche terra) che copra il reperto affiorante … l’importante è non alterare significativamente lo stato dei luoghi .
CIÒ SIGNIFICA CHE I MODESTI MOVIMENTI DI TERRA O IL MOVIMENTO DEI SEDIMENTI CHE COPRONO I CIMELI NON SONO CONSIDERATI DALLA LEGGE “SCAVI”.
Attenzioni, con cimeli “affioranti” s’intendono, ovviamente, anche quei cimeli che pur affiorando da terreno sono coperti da foglie o rami e quindi non visibili.