ike1974 |
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| CITAZIONE (Verdienstkreuz @ 18/8/2007, 15:07) Sull'ultimo punto mi sento tra l'altro di dire che il lasciare in proprietà allo scopritore una parte dei reperti rinvenuti non lo autorizza a trattarlo al 100% come cosa sua, disponendone quindi come meglo crede. Così come avviene per i dipinti antichi presenti in collezioni private, gli stessi posono venire "notificati" se ritenuti di notevole importanza artistico/storica. Se un bene storico/aristico viene notificato il proprietario, all'atto di una eventuale vendita, è obbligato a darne comunicazione allo stato che potà esercitarne il diritto di prelazione entro sessanta giorni e ai prezzi di mercato. Un bene notificato non può , ad esempio, essere venduto all'estero. assolutamente vero, tali beni sono di proprietà del soggetto ma teoricamente potrebbero essere vincolati dal diritto di prelazione (dico teoricamente perchè se fossero considerati importanti ben difficilmente adesso sarebbero lasciati nelle mani dello scopritore). In questo ultimo caso potrebbero essere vendibili, in Italia od all'estero, solo dopo la scadenza del termine in cui lo Stato può esercitare tale diritto o prima se l'autorità dichiara di non essere interessata al bene.
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