Ciao Booble,
Secondo me il presupposto da cui parti non è corretto, l'attività che è vietata in quelle aree infatti è proprio quella di ricercare, solo la sopr. può autorizzare tale ricerca, a vista o con strumenti che sia, e solo tale autorizzazione fà venire meno l'illecito penale.
A nulla interessa il fatto che la cosa sia in pericolo, l'assunto legislativo è: se nessuno la ricerca (cioè quello che la legge stabilisce), la cosa non è in pericolo, se qualcuno la ricerca, allora c'è il comportamento penalmente sanzionato (proprio perchè si mette in pericolo il patrimonio storico).
Con la legislazione attuale non è consentito ricercare in quelle aree senza l'autorizzazione, neanche per "salvare"...... anche perchè se così fosse, ....e trovandoci in Italia...., puoi solo immaginare quanti "salvatori" ci sarebbero in giro nelle aree archeologiche.
Nulla questio se invece passeggiando rinvieni un oggetto di interesse e lo segnali, magari anche asportandolo se lo ritieni, fondatamente, in pericolo.
Sono d'accordo sul fatto che il limite fra passeggiare e ricercare "a vista" sia molto labile e difficilmente individuabile, ma questa è solo una questione di prova del fatto assuntamente illecito, del quale si occuperebbe, nel malaugurato caso, il giudice penale.....
Per RickyFromSardinia
hai perfettamente ragione, l'oggetto eventualmente "lasciato" nelle mani dello scopritore non diventa di sua proprietà, rimane sempre di proprietà dello Stato, che lo affida, alcune volte prevedendo alcune cautele (es. teche ecc), allo scopritore ed al quale può quindi sempre richiederlo.
Diversa è l'assegnazione di una quota parte di un rinvenimento magari cospicuo (es tesoro), in cui lo Stato, dopo un lungo procedimento amministrativo (perizie, stime sul valore ecc ) può decidere di lasciare IN PROPRIETA' dello scopritore una parte dei beni rinvenuti invece di pagargli la percentuale, sul valore venale degli stessi, che gli spetterebbe per il rinvenimento.