| Vediamo il regolamento di un comune da quelle parti no direi proprio che non si può
Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 2 e i manufatti su di esse esistenti. Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque All’interno delle aree individuate all’art. 2 sono vietati i seguenti comportamenti: • Introdurre cani; • Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico; • Eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati; • Raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole fiorite; • Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi; • Provocare danni a strutture e infrastrutture; • Inquinare il terreno; • Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere; • L’uso di qualsiasi mezzo a motore. E’ consentito il libero accesso alle biciclette, negli appositi percorsi ciclabili, condotte a velocità moderata e con l’obbligo di precedenza ai pedoni; quando sussistano motivi di pericolo è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano; • Realizzare scarichi o discariche non autorizzati; • Servirsi delle aree a verde pubblico per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali/artigianali in genere; • Affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi danni alle piante; • Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell’area verde; • Accendere fuochi, abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti, imbrattare con scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le costruzioni; • Alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso; • Depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali; • Posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione; • Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici; • Consumare bevande alcoliche o superalcoliche, se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione. Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro destinazione. E’ pertanto vietato adibire le panchine a giaciglio salvo per motivi di salute (malore o svenimento) o salire su di esse con i piedi. E’ vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi, salvo deroghe e specifiche autorizzazioni da parte dell’Amministrazione. Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all’ordine pubblico, evitando altresì comportamenti che possono offendere la sensibilità delle altre persone e che non siano consoni ad un’utenza di minori o in contrasto con disposizioni di legge. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
L’attività di vigilanza è esercitata dall’Amministrazione Comunale che si avvale della Polizia Locale. Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00, che verrà determinata in base alle vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze. Ferme restando: a) le possibilità da parte delle persone indicate all’articolo precedente o appartenenti alle forze dell’ordine, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto sanzionabile; b) il diritto dell’Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno; c) l’applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze. Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del 24.11.1981 e s.m.i
Edited by fojda - 6/10/2012, 22:34
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