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ricerca al parco giochi, si può veramente?

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fojda
view post Posted on 6/10/2012, 21:27 by: fojda     +1   -1




Vediamo il regolamento di un comune da quelle parti
no direi proprio che non si può

Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi definite al precedente art. 2 e i manufatti su di
esse esistenti.
Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere
comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di
chiunque
All’interno delle aree individuate all’art. 2 sono vietati i seguenti comportamenti:
• Introdurre cani;
• Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di
chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
• Eliminare, distruggere, danneggiare gli alberi e gli arbusti o parte di essi, nonché
danneggiare i prati; • Raccogliere ed asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del
terreno nonché calpestare le aiuole fiorite;
• Abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre
uova e nidi;
• Provocare danni a strutture e infrastrutture;
• Inquinare il terreno;
• Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
• L’uso di qualsiasi mezzo a motore. E’ consentito il libero accesso alle biciclette, negli
appositi percorsi ciclabili, condotte a velocità moderata e con l’obbligo di precedenza ai
pedoni; quando sussistano motivi di pericolo è fatto obbligo di condurre le biciclette a
mano;
• Realizzare scarichi o discariche non autorizzati;
• Servirsi delle aree a verde pubblico per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività
industriali/artigianali in genere;
• Affiggere alle alberature cartelli, manifesti e simili, qualora tale comportamento provochi
danni alle piante;
• Scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell’area verde;
• Accendere fuochi, abbandonare mozziconi di sigarette sia accesi che spenti, imbrattare con
scritte od altro i muri, i cartelli, le insegne, gli arredi, gli alberi, i manufatti e le
costruzioni;
• Alterare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo e il tappeto erboso;
• Depositare mangimi o cibi in genere per la nutrizione di animali;
• Posizionare strutture fisse o mobili senza la prescritta autorizzazione;
• Soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici;
• Consumare bevande alcoliche o superalcoliche, se non nelle pertinenze di bar, locali,
luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione.
Le strutture e gli arredi presenti negli spazi verdi devono essere usati secondo la loro
destinazione. E’ pertanto vietato adibire le panchine a giaciglio salvo per motivi di salute
(malore o svenimento) o salire su di esse con i piedi.
E’ vietato campeggiare e pernottare in tutte le aree verdi, salvo deroghe e specifiche
autorizzazioni da parte dell’Amministrazione.
Nelle aree verdi è vietato tenere comportamenti non conformi all’ordine pubblico, evitando
altresì comportamenti che possono offendere la sensibilità delle altre persone e che non siano
consoni ad un’utenza di minori o in contrasto con disposizioni di legge.
Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone
a lui affidate o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

L’attività di vigilanza è esercitata dall’Amministrazione Comunale che si avvale della Polizia
Locale.
Le trasgressioni al presente Regolamento (qualora non integrino estremi di reato) sono punite
con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00, che verrà determinata in base alle
vigenti disposizioni, salvo maggiori sanzioni previste da specifiche ordinanze.
Ferme restando:
a) le possibilità da parte delle persone indicate all’articolo precedente o appartenenti alle
forze dell’ordine, di allontanare il trasgressore dal luogo in cui avviene il fatto
sanzionabile; b) il diritto dell’Amministrazione Comunale a ottenere il risarcimento del danno;
c) l’applicazione congiunta di ulteriori sanzioni specifiche previste dalla legislazione, o
dai regolamenti vigenti o da specifiche ordinanze.
Il procedimento sanzionatorio amministrativo è disciplinato dalla Legge n. 689 del
24.11.1981 e s.m.i

Edited by fojda - 6/10/2012, 22:34
 
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