Metal Detector per tutti

Si, ma... quali leggi???

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view post Posted on 21/4/2014, 22:18     +1   -1
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Feramiu' H24

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...



Chi mi sa dire quale legge è stata applicata in questo caso ??? :huh: :huh: :huh:
 
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JACKO!!
view post Posted on 21/4/2014, 22:18     +1   -1




:huh:
 
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view post Posted on 21/4/2014, 23:05     +1   -1
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Questo dovrebbe essere l'articolo.

Articolo 175
Violazioni in materia di ricerche archeologiche
1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a)
chiunque esegue ricerche archeologiche o, in
genere, opere per il ritrovamento di cose
indicate all'articolo 10 senza concessione,
ovvero non osserva le prescrizioni date
dall'amministrazione;
b)
chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel te
rmine prescritto dall'articolo 90, comma
1, le cose indicate nell'articolo 10 rinv
enute fortuitamente o non provvede alla loro
conservazione temporanea.

La legge questa, (non sono sicuro che sia l'ultima)

Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42
"Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137"
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 24 febbraio 2004 -
Supplemento Ordinario n.
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WOLFMAJO
view post Posted on 22/4/2014, 07:39     +1   -1




Sofocle detta così non vuol dire niente.
La legge è il DLgs 42/2004, chiamato anche Testo coordinato del Codice dei beni culturali e ambientali. Vi sono stati degli aggiornamenti negli anni ma senza stravolgimenti, e poi basta scaricarsi un testo aggiornato.
Bisognerebbe conoscere il dispositivo della perquisizione, che per chiarezza è sempre autorizzata da un Giudice, per capire i motivi di questo provvedimento.
Per lasciargli il metal detector non hanno trovato nulla per contestargli la detenzione illecita di materiale archeologico, in rapporto al possesso dello strumento che è di libera vendita e detenzione.
Zelanti rappresentanti delle forze dell'ordine e della Procura, forse hanno pensato che 2 + 2 fanno sempre 4.
Ma non sempre è così. Quindi con un buon avvocato potrebbe andare a fondo alla questione e ricevere anche...tante scuse.
Una proposta: con un Forum come il nostro, associandoci tutti ovviamente, si potrebbe incaricare uno studio legale con avvocati ferrati in materia per difendere gli iscritti.
Poi si potrebbe elaborare una proposta di Legge da presentare alle Istituzioni che faccia chiarezza sull'uso del metal detector.
Cinquantamila firme poi non sono molte, se ognuno di noi si impegna a raccoglierne almeno cinque il traguardo lo raggiungiamo in un mese.
Che ne pensate tutti?
 
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view post Posted on 22/4/2014, 08:03     +1   -1
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ragiono solo sulle poche info presenti.

"ricerche senza autorizzazione"

ai CC è bastato il possesso (ed utilizzo ?) del metal detector per dedurre la ricerca archeologica. oppure c 'è dell'altro ? ovvero è stato documentato un utilizzo illecito, benché senza ritrovamenti da sequestrare ?

la perquisizione è una logica conseguenza.

forse è stato visto cercare in zone a rischio o forse qualcuno lo ha denunciato (costringendo l'autorità a procedere).

o forse essendo amministratore di forum hanno pensato di entrare in un giro di robina.
 
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view post Posted on 22/4/2014, 09:13     +1   -1
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CITAZIONE (margiop @ 22/4/2014, 09:03) 
ragiono solo sulle poche info presenti.

"ricerche senza autorizzazione"

ai CC è bastato il possesso (ed utilizzo ?) del metal detector per dedurre la ricerca archeologica. oppure c 'è dell'altro ? ovvero è stato documentato un utilizzo illecito, benché senza ritrovamenti da sequestrare ?

la perquisizione è una logica conseguenza.

forse è stato visto cercare in zone a rischio o forse qualcuno lo ha denunciato (costringendo l'autorità a procedere).

o forse essendo amministratore di forum hanno pensato di entrare in un giro di robina.

Quoto.. non ci sono elementi per capire la vicenda...

CITAZIONE (WOLFMAJO @ 22/4/2014, 08:39) 
Sofocle detta così non vuol dire niente.
La legge è il DLgs 42/2004, chiamato anche Testo coordinato del Codice dei beni culturali e ambientali. Vi sono stati degli aggiornamenti negli anni ma senza stravolgimenti, e poi basta scaricarsi un testo aggiornato.
Bisognerebbe conoscere il dispositivo della perquisizione, che per chiarezza è sempre autorizzata da un Giudice, per capire i motivi di questo provvedimento.
Per lasciargli il metal detector non hanno trovato nulla per contestargli la detenzione illecita di materiale archeologico, in rapporto al possesso dello strumento che è di libera vendita e detenzione.
Zelanti rappresentanti delle forze dell'ordine e della Procura, forse hanno pensato che 2 + 2 fanno sempre 4.
Ma non sempre è così. Quindi con un buon avvocato potrebbe andare a fondo alla questione e ricevere anche...tante scuse.
Una proposta: con un Forum come il nostro, associandoci tutti ovviamente, si potrebbe incaricare uno studio legale con avvocati ferrati in materia per difendere gli iscritti.
Poi si potrebbe elaborare una proposta di Legge da presentare alle Istituzioni che faccia chiarezza sull'uso del metal detector.
Cinquantamila firme poi non sono molte, se ognuno di noi si impegna a raccoglierne almeno cinque il traguardo lo raggiungiamo in un mese.
Che ne pensate tutti?

Wolf questo è un discorso più volte accennato e che quoto pienamente, so che in passato associazioni come lA.R.E.A. e altre ci hanno provato ma con risultati scarsi per la troppa varietà di soggetti, interessi e scopi che gravitano intorno al md... guarda anche solo il semplice sondaggio del forum.. 40.000 iscritti e han partecipato neanche in 100.. e i 40.000 iscritti sono a mio avviso solo una piccola parte dei detectoristi del Bel Paese... non voglio con questo però essere disfattista, se c'è la volontà comune mi trovate d'accordo!
 
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view post Posted on 22/4/2014, 10:11     +1   -1
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Faccio l'avvocato del diavolo ovvero dello Stato.

L'Italia ha il primato di tombaroli, soprattutto al Sud. Sono convinto che regolarizzando la ricerca con il metal questa categoria sarebbe ancora più impunita.
L'unico modo per vincere sarebbe che lo Stato pagasse esentasse i reperti al valore di mercato (nero).
 
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jake*
view post Posted on 22/4/2014, 11:10     +1   -1




Bisognerebbe saperne di più,anche se oramai cambierebbe poco.forse una denuncia anonima o forse un collegamento con altri detectoristi.in ogni caso comunque bisognerebbe stare attenti a cosa si scrive e pensarci bene prima di fare ricerche mirate..

http://www.ricercastorica.it/blog-associaz...e-medioevo.html
 
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view post Posted on 22/4/2014, 11:28     +1   -1
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garret gti 2500

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Rritengo che i tempi sarebbero maturi per darsi uno statuto condiviso e vedersi legalmente riconosciuto almeno il diritto di andar a razzolare per boschi a ferracci...
Forse il sentiero tracciato dagli amici veneti è quello più lungimirante: darsi una regolamentazione regionale per poi raggrupparsi in un consorzio nazionale potrebbe essere la carta vincente per vedersi, in un tempo accettabile, riconosciuto il dirtto di razzolare tra la rumenta! :D
 
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view post Posted on 22/4/2014, 11:39     +1   -1
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CITAZIONE (jake* @ 22/4/2014, 12:10) 
Bisognerebbe saperne di più,anche se oramai cambierebbe poco.forse una denuncia anonima o forse un collegamento con altri detectoristi.in ogni caso comunque bisognerebbe stare attenti a cosa si scrive e pensarci bene prima di fare ricerche mirate..

www.ricercastorica.it/blog-associaz...e-medioevo.html

Nello stesso blog inviterei a leggere anche questo.... fino in fondo... perchè pur essendo condivisibile la prima parte nella seconda...

www.ricercastorica.it/blog-associaz...-tombaroli.html

Mah... quasi quasi mi offendo.. <_<

Edited by cesira.66 - 22/4/2014, 13:08
 
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Caimano del Piave
view post Posted on 22/4/2014, 11:41     +1   -1




Vorrei capire perché, quando parlate di “ricerche proibite” includete “solo” le ricerche di reperti “archeologici”?!
L’articolo 10 del D.L. 42 del 2004 e successivi aggiornamenti indica come “Beni Culturali”, anche i cimeli che non sono classificati “archeologici”, a ben leggere il citato articolo, ogni oggetto, se storico, potrebbe essere considerato come un “Bene Culturale”.
Da ciò si avvince come le ricerche di qualsiasi cimelio storico (monetine “anche dei primi novecento”, medagliette sacre o altro) , se non è autorizzata dalle sovrintendenze o da leggi particolari, sono da considerarsi “proibite“ sempre !!
Il metaldetector finché lo consentiranno è di libero utilizzo, ma con questo (salvo in Veneto x la ww1) si possono cercare a malapena tappi di bottiglie, sempre ché non siano, dopo alcuni decenni, anche questi diventati “storici”!!
 
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view post Posted on 22/4/2014, 11:52     +1   -1
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in Veneto c'erano centinaia di recuperanti, il tessuto sociale era recettivo rispetto a tale attività, la norma, come spesso accade, ha dato riconoscimento giuridico ad una situazione di fatto.

non vedo lo stesso terreno fertile in Italia. non solo, ma pur essendo fertile in Veneto, il presidente Tormen e l'associazione ilpiave hanno sudato 7 camicie contro pochi gufi contrari (alcuni anche colleghi di ricerche .... e questo la dice lunga) per ottenere lo straordinario risultato conseguito.
 
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view post Posted on 22/4/2014, 12:19     +1   -1
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Senza considerare il fatto che se non erro in veneto si parla esclusivamente di raccolta cimeli ww1... e il metadetector è un fatto puramente secondario... restiamo in tema md...
Caimano in linea di principio hai ragione, ma io puntualizzerei sempre due punti importanti e che sono i più vaghi, aleatori, di cui potremmo discutere per sempre ma senza poter arrivare a definizione certa, interpretazioni che per ora possono dare solo un giudice volta per volta e un perito in sede di giudizio... i termini "ricerca storica" e "rilevanza"... termini lasciati nebulosi volontariamente dal legislatore al fine di delegare all'analisi dei singoli casi la punibilità o meno dei comportamenti... affidiamoci per ora al buon senso e al cosiddetto "comportamento del buon padre di famiglia" o codice di Boston... e lavoriamo per arrivare a risultati condivisi...

Edited by cesira.66 - 22/4/2014, 15:08
 
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Caimano del Piave
view post Posted on 22/4/2014, 16:09     +1   -1




Sì, Cesira, concordo, purtroppo le leggi sono sempre molto “interpretative”, anche se, nel caso di “ricerche” di “reperti storici”, sempre da quello che emerge leggendo il D.L 42, mi sembrano abbastanza chiare!
Per quanto concerne la legge veneta, ormai sono stanco di postare il regolamento attuativo, dove chiarisce, senza ombra di dubbio, all’articolo 1 comma 2 che la raccolta di cimeli è intesa come: insieme di operazioni comportanti la materiale raccolta di beni mobili collegati agli eventi bellici della prima guerra mondiale, rinvenuti a seguito di indagine e/o ricerca.

Come dire che se posso “raccogliere” a seguito di ricerca e indagine, considerato che il metaldetector, non è un apparecchio proibito, lo posso usare senza problemi. Giusto per non cadere nelle solite sterili e odiose polemiche, allego l’articolo 1 del D.G.R. 952 della L.R. n.17 con i passaggi attinenti alla discussione.

Vorrei far notare, inoltre, come all’articolo 1 comma 1, la regione chiarisce che i cimeli dispersi nel territorio si trovano in “stato di abbandono”, con tale affermazione, di fatto, la regione trasferisce il titolo di proprietà dei cimeli a chi li trova… “res derelictae”… art. 923 del Codice Civile.
Molti hanno criticato duramente e aggiungerei, stupidamente, questa legge, ma chi conosceva a fondo i problemi che gravavano sulla nostra categoria (per nostra fortuna) è andato avanti senza curarsi di loro!
D'altronde già molto tempo fa, qualcuno sulla Croce ha detto: padre, perdonali, non sanno quello che fanno!
Oggi grazie a questa legge, veneti e non, qui in veneto possono godere d’un po’ di tranquillità nella loro passione … e ditemi se vi sembra poco?!

D.G.R. 952 del 5/6/2012


Art. 1

1. Chiunque, purché nei limiti dell’ordinamento statale e regionale ed alle condizioni di cui ai presenti articoli, può esercitare attività di raccolta di reperti mobili e cimeli che si trovino in stato di abbandono e giacenti sul territorio Veneto storicamente interessato dalla Grande Guerra.

2. L’attività di raccolta, salvo il caso di cui all’articolo 2 c.5 della L.R. 17/2011, è subordinata ad autorizzazione regionale, da rilasciarsi in base alla legge regionale ed alle presenti prescrizioni, ed è intesa come insieme di operazioni comportanti la materiale raccolta di beni mobili collegati agli eventi bellici della prima guerra mondiale, rinvenuti a seguito di indagine e/o ricerca e costituenti traccia o memoria di quell’avvenimento storico, ad esclusione di resti umani o pertinenza.

3. I reperti mobili e i cimeli di guerra devono essere individuati a vista o comunque essere affioranti dal suolo: devono essere recuperati con l’uso delle mani o con mere movimentazioni di superficie, intese come azioni di rimozione del fogliame, sassi o altro materiale di deposito che copra il reperto affiorante dal terreno, anche con l’utilizzo di utensili ed attrezzature utili per localizzare, individuare e rimuovere in sicurezza gli oggetti rinvenuti, con l’esclusione assoluta di operazioni di scavo. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in difformità da quanto esposto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/11 è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00. L’autorizzazione non consente alcun distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché alcuna rimozione di cippi e monumenti.

4. L’uso dell’attrezzatura è da intendersi quale supporto per meglio distinguere la natura dell’oggetto e per agevolare il recupero in sicurezza, fermo restando il dovere di non alterare significativamente lo stato dei luoghi (vedasi successivo art. 3 comma 3).

Scusa Cesira, mi potresti dire perché, quando parlate della legge veneta, dite che concede la sola raccolta, quando nel regolamento attuativo si parla a seguito di : indagine e/o ricerca.
E’ una vostra particolare “fissa distortiva” o c’è dell’altro?!
 
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view post Posted on 22/4/2014, 21:04     +1   -1
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Nessuna fissa distortiva, almeno per me, solo sintesi :P. Per brevità ho messo solo l'atto finale, come per i funghi.. :)
Scherzi a parte lungi da me aver da ridire sull'ottimo lavoro e gli obbiettivi da voi raggiunti, indirettamente viene preso atto che il md e la ricerca su quegli eventi sono ammessi.. il distinguo che facevo io concerneva solo il fatto che la legge veneta riguarda solo ed esclusivamente la ww1, e su quello è incentrata, non riguarda la ricerca storica in generale e l'uso del metaldetector in ambiti al di fuori dei reperti ww1.. è un passo in più ed un esempio ma non applicabile in tutto il territorio nazionale e nei vari ambiti e si stava discutendo di questo invece, il mio discorso dopo la prima frase riguardava la legge nazionale, non la veneta... ;)
 
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33 replies since 21/4/2014, 22:15   1089 views
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