Metal Detector per tutti

Si, ma... quali leggi???

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Caimano del Piave
view post Posted on 22/4/2014, 16:09 by: Caimano del Piave     +1   -1




Sì, Cesira, concordo, purtroppo le leggi sono sempre molto “interpretative”, anche se, nel caso di “ricerche” di “reperti storici”, sempre da quello che emerge leggendo il D.L 42, mi sembrano abbastanza chiare!
Per quanto concerne la legge veneta, ormai sono stanco di postare il regolamento attuativo, dove chiarisce, senza ombra di dubbio, all’articolo 1 comma 2 che la raccolta di cimeli è intesa come: insieme di operazioni comportanti la materiale raccolta di beni mobili collegati agli eventi bellici della prima guerra mondiale, rinvenuti a seguito di indagine e/o ricerca.

Come dire che se posso “raccogliere” a seguito di ricerca e indagine, considerato che il metaldetector, non è un apparecchio proibito, lo posso usare senza problemi. Giusto per non cadere nelle solite sterili e odiose polemiche, allego l’articolo 1 del D.G.R. 952 della L.R. n.17 con i passaggi attinenti alla discussione.

Vorrei far notare, inoltre, come all’articolo 1 comma 1, la regione chiarisce che i cimeli dispersi nel territorio si trovano in “stato di abbandono”, con tale affermazione, di fatto, la regione trasferisce il titolo di proprietà dei cimeli a chi li trova… “res derelictae”… art. 923 del Codice Civile.
Molti hanno criticato duramente e aggiungerei, stupidamente, questa legge, ma chi conosceva a fondo i problemi che gravavano sulla nostra categoria (per nostra fortuna) è andato avanti senza curarsi di loro!
D'altronde già molto tempo fa, qualcuno sulla Croce ha detto: padre, perdonali, non sanno quello che fanno!
Oggi grazie a questa legge, veneti e non, qui in veneto possono godere d’un po’ di tranquillità nella loro passione … e ditemi se vi sembra poco?!

D.G.R. 952 del 5/6/2012


Art. 1

1. Chiunque, purché nei limiti dell’ordinamento statale e regionale ed alle condizioni di cui ai presenti articoli, può esercitare attività di raccolta di reperti mobili e cimeli che si trovino in stato di abbandono e giacenti sul territorio Veneto storicamente interessato dalla Grande Guerra.

2. L’attività di raccolta, salvo il caso di cui all’articolo 2 c.5 della L.R. 17/2011, è subordinata ad autorizzazione regionale, da rilasciarsi in base alla legge regionale ed alle presenti prescrizioni, ed è intesa come insieme di operazioni comportanti la materiale raccolta di beni mobili collegati agli eventi bellici della prima guerra mondiale, rinvenuti a seguito di indagine e/o ricerca e costituenti traccia o memoria di quell’avvenimento storico, ad esclusione di resti umani o pertinenza.

3. I reperti mobili e i cimeli di guerra devono essere individuati a vista o comunque essere affioranti dal suolo: devono essere recuperati con l’uso delle mani o con mere movimentazioni di superficie, intese come azioni di rimozione del fogliame, sassi o altro materiale di deposito che copra il reperto affiorante dal terreno, anche con l’utilizzo di utensili ed attrezzature utili per localizzare, individuare e rimuovere in sicurezza gli oggetti rinvenuti, con l’esclusione assoluta di operazioni di scavo. Chiunque effettui attività di raccolta di reperti mobili o cimeli in difformità da quanto esposto dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 17/11 è punito con la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00. L’autorizzazione non consente alcun distacco di stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli nonché alcuna rimozione di cippi e monumenti.

4. L’uso dell’attrezzatura è da intendersi quale supporto per meglio distinguere la natura dell’oggetto e per agevolare il recupero in sicurezza, fermo restando il dovere di non alterare significativamente lo stato dei luoghi (vedasi successivo art. 3 comma 3).

Scusa Cesira, mi potresti dire perché, quando parlate della legge veneta, dite che concede la sola raccolta, quando nel regolamento attuativo si parla a seguito di : indagine e/o ricerca.
E’ una vostra particolare “fissa distortiva” o c’è dell’altro?!
 
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33 replies since 21/4/2014, 22:15   1089 views
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